CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR



Stabiliti gli importi dell’EVR da erogarsi a partire dal 15 luglio 2025


In data 26 maggio 2025 è stato siglato il verbale di accordo, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Parma, CNA Provinciale di Parma e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, che definisce la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno di competenza 2024 ai dipendenti delle imprese edili artigiane della provincia di Parma.


Verificando i dati relativi ai trienni 2022/2024 e 2021/2023, gli indicatori provinciali forniti dalla Cassa Edile di Parma sono risultati tutti positivi.


Pertanto, sono stati individuati gli importi complessivi lordi, da erogare in 3 rate, secondo il seguente calendario:


– prima rata (pari al 40% dell’importo dovuto) entro il 15 luglio 2025, con la busta paga di giugno 2025;


– seconda rata (pari al 30% del dovuto) entro il 15 settembre 2025, con la busta paga di agosto 2025;


– terza rata (pari al 30% del dovuto): entro il 15 novembre 2025 (con la busta paga di ottobre 2025).


Di seguito, la tabella con gli importi complessivi lordi per ciascun livello.


















































Livello Totale 1 Rata 40% 2 Rata 30% 3 Rata 30%
7  833,03 333,21 249,91 249,91
6 728.91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

L’erogazione dell’EVR è prevista per i dipendenti già in forza nell’anno 2024 e ancora attivi alla data di firma dell’accordo. Per i lavoratori assunti nel corso del 2024, il calcolo avverrà in modo proporzionale, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per gli apprendisti, l’EVR sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e riproporzionato per i contratti part-time. I lavoratori intermittenti non avranno diritto all’EVR.


Infine, si precisa che l’importo erogato a titolo di EVR sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria e non avrà incidenza su altri istituti retributivi previsti dal CCNL, incluso il Trattamento di Fine Rapporto.

Aggiornata  la piattaforma dell’INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato

Le aziende possono inserire ed elaborare i dati raccolti con gli strumenti integrativi (INAIL, comunicato 30 maggio 2025).

L’INAIL informa che il proprio Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) ha aggiornato la piattaforma online per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, per consentire alle aziende di inserire ed elaborare i dati raccolti con gli strumenti integrativi.

L’aggiornamento in questione giunge dopo la pubblicazione, avvenuta nell’aprile scorso, del monografico Modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato (Slc).

L’Istituto segnala che, con l’attuale aggiornamento, sarà possibile elaborare i report dei risultati di valutazione del rischio Slc eventualmente integrati con le dimensioni aggiuntive dedicate al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica.

Inoltre, per facilitare le aziende nell’utilizzo, è stata aggiornata anche la relativa guida all’uso della piattaforma, consultabile nella sezione dedicata ai documenti.

CCNL Funzioni Centrali: interpretazione autentica sull’art. 17, co. 8, terzo periodo, CCNL 27.1.2025

Sottoscritta l’interpretazione autentica sugli incarichi di posizione organizzativa conferiti successivamente al 27 gennaio 2025

Il 3 giugno scorso l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali, che hanno siglato il CCNL Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell’art. 17, comma 8, terzo periodo, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, riguardante la decorrenza della disciplina del diritto all’incarico di posizione organizzativa.

 

In seguito ad alcuni quesiti pervenuti all’Aran da parte delle amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali è stato rilevato che il significato dell’art. 17, comma 3, terzo capoverso, del CCNL del 27 gennaio 2025 risultava controverso. Da qui, la decisione di definire l’interpretazione autentica della clausola in questione e la disciplina si applica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del presente contratto. Ciò si intende che “il conteggio degli 8 anni, anche non consecutivi, utili ai fini del perfezionamento del diritto al conferimento di un incarico di posizione organizzativa, inizia a decorrere dagli incarichi conferiti successivamente al 27 gennaio 2025“.

CCNL Agenti di Commercio: siglato il rinnovo economico

Con l’intesa è previsto il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce

Nei giorni scorsi è stata siglata l’intesa sul nuovo accordo economico collettivo applicato ai circa 200mila Agenti e Rappresentanti di Commercio operanti nel settore commerciale. Il nuovo accordo economico collettivo, valido dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029, introduce diverse novità significative.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la tutela degli agenti in caso di cambiamenti unilaterali da parte delle aziende mandanti. L’accordo, infatti, uniforma le disposizioni relative alle variazioni di zona a quelle già previste per il settore Industria, rafforzando la posizione dell’agente nel caso in cui l’azienda decida di modificare provvigioni, prodotti o clientela. Inoltre, viene specificato che l’azienda mandante ha il dovere di fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Le Parti Sociali hanno anche perfezionato le norme sul periodo di comportamento e sugli anticipi provvigionali. È stato chiarito che il compenso per il patto di non concorrenza ha una natura complementare rispetto alle altre indennità previste dalla legge e dall’accordo, e non può essere assorbito da queste. Un altro punto qualificante dell’intesa è il riconoscimento delle provvigioni anche sulle vendite ai consumatori privati tramite e-commerce. Al termine del mandato, tutte le somme extra-provvigionali corrisposte dall’azienda mandante saranno considerate nel calcolo di vari istituti contrattuali e legali, come le variazioni contrattuali, il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), l’indennità suppletiva di clientela, l’indennità meritocratica, l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale. Nel caso in cui il contratto di agenzia sia stipulato con una società di persone, l’indennità di fine rapporto verrà corrisposta anche se la pluralità dei soci dovesse venire meno a causa di scioglimento della società, pensionamento, invalidità o decesso.

L’intesa prevede anche un aumento dei massimali per il calcolo del FIRR, migliorando così l’importo che l’agente riceverà al termine del mandato. A partire dal 1° gennaio 2026, i limiti provvigionali per il calcolo delle indennità in caso di scioglimento del contratto saliranno fino a 18mila euro per gli agenti senza esclusiva e fino a 36mila euro per quelli con esclusiva.

Anche la gestione delle controversie è stata aggiornata, con l’introduzione di apposite commissioni sindacali per la risoluzione delle dispute tra agente e mandante. Per le controversie relative alle indennità di fine rapporto, la conciliazione in sede sindacale potrà essere svolta esclusivamente dalle associazioni di categoria che hanno firmato l’accordo, anche attraverso le Commissioni Paritetiche Territoriali. 

Infine, sul piano sociale, l’intesa introduce importanti novità a favore della tutela della genitorialità e della paternità. All’agente di commercio padre viene riconosciuta la possibilità di assentarsi dall’attività per un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio, con la garanzia che l’azienda mandante non potrà risolvere il contratto, il quale rimarrà comunque sospeso.

CCNL Dirigenti Aziende Agricole: siglato il rinnovo

Previsti aumenti dal 1° giugno 2025 

Il 21 maggio 2025 è stato sottoscritto da Confagricoltura, Confederdia e Cida il verbale di accordo per il rinnovo del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti agricoli sottoscritto il 23 febbraio 2022.

Previsti i seguenti aumenti sullo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2025 – 2026, del seguente importo:

– con decorrenza 1° giugno 2025: 165,00 euro;

– con decorrenza 1° gennaio 2026:100,00 euro.

Di seguto gli importi previsti:

 – dal 1° giugno 2025 pari a 4.950,00 euro;

–  dal 1° gennaio 2026 pari a 5.050,00 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico del datore di lavoro è determinata in  620,00 euro annui.

Viene, inoltre, introdotto il congedo per vittime di violenza di genere.