Sostegno al settore della moda: arrivano le istruzioni

Fornite le indicazioni procedurali per l’integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro del comparto (INPS, circolare 7 febbraio 2025, n. 39).

Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate al D.L. n. 160/2024 dalla Legge di conversione n. 199/2024 in ordine alle disposizioni inerenti alle misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda. Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le relative istruzioni operative.

In particolare, l’INPS ha evidenziato che la riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Durata dei trattamenti

L’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.

Al riguardo, l’INPS precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in trattazione, come individuati nella circolare dell’Istituto n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della circolare in commento e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla Legge n. 199/2024 – possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

Infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della Legge n. 400/1988, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presentazione delle domande

Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla legge di conversione n. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata Legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare in argomento, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (come indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento) nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale, ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024“.

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda. La domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata, inoltre, con una dichiarazione – sempre resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L.n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del D.Lgs.n. 148/2015.

I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Il settore artigiano

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell’artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Modalità di pagamento

Il comma 3 dell’articolo 2 del D.L n. 160/2024 prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza – entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 99/2024.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Arezzo: sottoscritto il rinnovo

Previsto un aumento retributivo del 6,4% a partire da gennaio 2025 

L’8 gennaio è stato sottoscritto da Confagricoltura Arezzo, Coldiretti Arezzo, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil il verbale di accordo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Arezzo per il periodo di dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
A livello retributivo è previsto un aumento del 6,4% a partire da gennaio 2025. 
Con la retribuzione di gennaio è prevista l’erogazione di un’indennità una tantum di 90,00 euro da erogare a tutti i lavoratori in forza alla data del 2 gennaio 2025. 
Tra le novità più rilevanti, è stato introdotto il pagamento della pausa di 30 minuti per i turni di lavoro di 8 ore ed un aumento della tariffa per la raccolta ad 8,00 euro.
A livello normativo è stabilita  la regolamentazione del lavoro negli agriturismi, con l’introduzione di nuove mansioni e dei ruoli.

CIPL Edilizia Industria Napoli: determinato l’EVR 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’EVR è stabilito nella misura massima del 4%

Le Parti sociali Acen, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno stabilito l’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura massima del 4% dei minimi di paga base concordati nel Contratto Integrativo Provinciale, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Tanto premesso, il 3 febbraio 2025 le Parti sociali si sono incontrate per verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell’EVR erogabile per il 2025. La verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2023/2024 sul triennio 2021/2022/2023.
Per gli operai, l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo. 

CCNL Agenzie di somministrazione: sottoscritto accordo sul Fondo di solidarietà bilaterale

Le Parti procederanno, decorsi 6 mesi, ad una verifica degli effetti dell’intesa in termini di equilibrio economico finanziario del Fondo per gli eventuali interventi di natura contributiva, prestazionale e organizzativa

Il giorno 3 febbraio 2025 Assolavoro, Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp-Uil hanno sottoscritto un accordo in tema di Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), con decorrenza 1° marzo 2025. In generale la finalità perseguita dai Fondi di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, è quella di realizzare ovvero integrare, in chiave universalistica, il sistema di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione. 
Le Parti Sociali hanno dato attuazione al dettato normativo con gli Accordi del 9 dicembre 2014, 25 novembre 2015 e, da ultimo, con I’Accordo di rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019. L’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS) è pari a:
0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti;
0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore.
L’aliquota contributiva di cui sopra è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 276/2003 versata al Fondo FomaTemp (4,00%).
In relazione alle modalità applicative dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS), l’utilizzatore, all’atto di attivazione dell’AIS, sottoscrive apposita autocertificazione predisposta dal Fondo al fine di dare piena applicazione al principio di parità di trattamento economico e normativo. Le Parti valuteranno l’opportunità, ove ritenuto necessario, di individuare modalità di intervento, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamenti di integrazione salariale, al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo e di evitare un utilizzo distorto dell’AIS. 

Esonero contributivo per lavoratrici madri anche per le intermittenti

Il beneficio può essere riconosciuto anche alle occupate a tempo indeterminato con questa tipologia di contratto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5 febbraio 2025, n. 2).

Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ad affermarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello in commento avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).

In sostanza, i commi 180 e 181 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

Sotto quest’ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell’esenzione dall’aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente (INPS, circolare n. 102/2023). .

Pertanto, il Ministero non ravvisa elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.

Quindi, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.