CCNL Istruzione e Ricerca: nuovo incontro per il rinnovo

Il quarto incontro ha avuto come argoemnto centrale le relazioni sindacali

Il 28 maggio si è svolto il quarto incontro tra Aran e sindacati per discutere sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 – 2024.

Al centro del dibattivo il capitolo relativo alle relazioni sindacali ed alcuni avanzamenti in materia di lavoro a distanza per i funzionari con incarico di DSGA oltre al diritto dei buoni pasto per il personale delle università e ricerca anche se a distanza.

I sindacati hanno, inoltre, esposto le seguenti richieste:

– sezioni università e ricerca: è stato chiesto un confronto sui regolamenti relativi ad aspetti retributivi;

– sezione Afam: viene proposta l’integrazione della sezione mobilità all’interno della contrattazione nazionale;

– necessità di risorse aggiuntive per incrementi stipendiali.

Il prossimo incontro è fissato per il 24 giugno.

CIPL Cantine Sociali Trento: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un incremento complessivo percentuale del 7,5% sulle retribuzioni

Le Parti sociali Federazione Trentina della Cooperazione di Trento, Confederdia, Fai-Cisl, Fisascat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno firmato il rinnovo del contratto per il personale delle cantine sociali della provincia di Trento, che scadrà il 31 dicembre 2028. 

Per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028, le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari al 7,5% sulle retribuzioni al 31 dicembre 2024, secondo la seguente distribuzione:

– 2% dal 1° gennaio 2025;

– 2% dal 1° gennaio 2026;

– 2% dal 1° gennaio 2027;

– 1,5% dal 1° gennaio 2028.

Gli arretrati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 sono stati erogati con le competenze relative alla mensilità di aprile 2025, ai dipendenti in forza alla data dell’11 aprile 2025.

Email e navigazione web: il Garante per la privacy sanziona la Regione Lombardia

Venivano raccolte e conservate anche informazioni relative alla sfera privata dei dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 30 maggio 2025, n. 535).

L’Autorità garante per la protezione de dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro alla Regione Lombardia. Il provvedimento giunge al termine di un ciclo ispettivo dell’Autorità per verificare l’osservanza della normativa privacy da parte della Regione nell’ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile. Numerose le violazioni riscontrate.

In effetti, il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie. 

Invece, dall’istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet – consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list – senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva tra l’altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo inoltre era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori. Ancor prima dell’adozione del Documento di indirizzo del Garante sui metadati, la Regione aveva comunque attivato un processo di adeguamento alle indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità in casi analoghi. Per tali ragioni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione nel corso dell’istruttoria per conformare i trattamenti alla normativa privacy, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.

Tra queste, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.

CCNL Rai: i sindacati chiedono un confronto

 

Oggetto della discussione è il Polo Regia 

Con comunicato del 28 maggio, i sindacati chiedono un confronto sul  funzionamento del Polo regia e sul reclutamento dei registi.

Secondo l’associazione dei lavoratori, Il Polo regia non è ancora stato oggetto di un un incontro, anche se dovrebbe essere l’occasione per discutere sul lavoro della produzione TV in Rai.

A tal proposito, il tavolo sull’area Editoriale dovrebbe approfondire anche le seguenti questioni:

– il progetto e la mission della Direzione Produzione TV;

– la costituzione di un “osservatorio”, o struttura analoga;

– lo smart working tra i registi.

Audiovisivi: le indicazioni operative per le imprese con più sedi

Le aziende che abbiano almeno due sedi possono presentare una sola istanza di autorizzazione per l’installazione (INL, nota 26 maggio 2025, n. 4757).

A seguito di diversi quesiti relativi all’ambito di competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede per il rilascio del provvedimento autorizzativo necessario all’installazione di impianti audiovisivi e di controllo (articolo 4, Legge n. 300/1970), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sul concetto di uffici che accorpano più province.

L’INL aveva già indicato con la circolare n. 2572/2023 che le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente che, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate.

Ora, con la nota in commento, l’Ispettorato chiarisce che, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

Ad esempio, se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono a un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio.