Benefici normativi e contributivi: le indicazioni sulle condizioni per la fruizione

Illustrate le modifiche alla disciplina introdotte dall’articolo 29, comma 1 del D.L. n. 19/2024 (INPS, circolare 16 dicembre 2025 n. 150).

A seguito delle modifiche stabilite dall’articolo 29, comma 1 del D.L. n. 19/2024 all’articolo 1 della Legge n. 296/2006 (comma 1175 e introduzione del comma 1175-bis), l’INPS ha illustrato la disciplina relativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.

Pertanto, nella circolare in commento l’Istituto ha precisato, tra l’altro, che le indicazioni fornite con la propria circolare n. 119/1997 devono intendersi aggiornate sia con riguardo al requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali o territoriali di categoria che sono identificati in quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sia con riguardo all’individuazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 375/1993, che deve avvenire sulla base dei contenuti della circolare n. 5/2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha escluso dal novero dei benefici i regimi di sotto-contribuzione nella medesima individuati.

Le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi (articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006)

Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, l’INL, con la circolare n. 3/2017, ha chiarito in via definitiva che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del citato DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.

Il legislatore, novellando il citato comma 1175 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006, ha esplicitato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, oltre alle previste condizioni, richiede anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento a tali ultime violazioni, nell’evidenziare che l’applicabilità della norma sembrerebbe non richiedere l’adozione del citato decreto, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale del Sommerso”.

Pertanto, l’INPS continuerà a fare riferimento all’elenco delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2015.

Le indicazioni operative

Come anticipato, la verifica dell’inesistenza delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è effettuata tramite interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale del Sommerso”.

Nelle more del completamento dell’interoperabilità che consentirà il colloquio, nonché della definizione del relativo procedimento, continua a trovare applicazione la previsione in base alla quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro la non commissione delle violazioni che, ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 30 gennaio 2015, sono ostative al rilascio del DURC per determinati periodi di tempo indicati nell’Allegato A del medesimo D.I.

Le implementazioni della procedura “VerbaliWeb” consentiranno, nell’ambito dell’importo addebitato con il verbale di accertamento, di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia delle violazioni regolarizzabili, ai fini dell’applicazione del regime mitigatorio previsto dall’articolo 1, comma 1175-bis della Legge n. 296/2006.

 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: i delegati approvano il rinnovo

Previsto il referendum sul rinnovo il 18,19, 20 febbraio 

Il 16 dicembre si è conclusa l’Assemblea nazionale dei delegati di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per la valutazione dell’ipotesi di rinnovo del CCNL Metalmeccanici sottoscritta lo scorso 22 novembre.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato che il rinnovo è stato raggiunto dopo 40 ore di sciopero e manifestazioni ed interessa oltre 1,7 milioni di lavoratori definendo un aumento sui minimi di 205,00 euro al livello C3, oltre l’Ipca-Nei,oltre l’aumento della  quota dei flexible benefit a 250,00 euro.

Previsti miglioramenti normativi come il contrasto alla precarietà e maggiori tutele sulla salute e sicurezza.

CCNL Funzioni locali: resoconto dell’incontro sul rinnovo contrattuale

Tra i temi trattati ci sono la revisione del sistema di classificazione del personale e la volontà di garantire aumenti dell’11,18% già dal 2027

La Uil-Fpl ha reso noto, mediante nota stampa del 12 dicembre 2025, l’esito dell’incontro tenutosi insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome circa l’avvio delle disposizioni per il rinnovo del CCNL Funzioni locali 2025-2027. Sebbene si sia trattato di un primo incontro, la volontà è quella di rafforzare la contrattazione e restituire dignità sociale e professionale alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore. 

Nel corso del meeting, la Uil-Fpl ha ribadito la necessità di avere risorse aggiuntive, di effettuare un intervento strutturale sulla polizia locale e sul settore scolastico ed educativo. Inoltre, è stata evidenziata l’importanza di istituire nuove sezioni contrattuali per gli enti privi di dirigenza. Importante è anche la revisione del sistema di classificazione, con il riconoscimento dell’Area delle Elevate Qualificazioni come vero inquadramento contrattuale. È stata evidenziata la volontà di chiudere entro il 2026 la parte economica del contratto, in modo tale da garantire aumenti dell’11,18% già dal 1° gennaio 2027, oltre alla necessità di rendere pienamente esigibile il Fondo dei 100milioni, individuando l’istituto contrattuale più adeguato. 

Pensionati: pagamento dell’importo aggiuntivo e della quattordicesima

L’INPS ha completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo e della cosiddetta “quattordicesima” in favore dei pensionati aventi titolo nel secondo semestre dell’anno 2025 (INPS, messaggio 15 dicembre 2025, n. 3781).

Si tratta, come noto, di due importanti benefici che verranno erogati con la pensione di dicembre 2025: l’importo aggiuntivo di 154,94 euro – di cui all’articolo 70, comma 7, della Legge n. 388/2000 – e la cosiddetta “quattordicesima” – prevista dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della Legge n. 232/2016.

 

L’importo aggiuntivo è un bonus che spetta a chi ha una pensione compresa tra 7.844,20 euro e 7.999,14 euro annui e rispetta specifici limiti reddituali:

 

– reddito personale fino a 11.766,30 euro;
– reddito familiare, se coniugati, fino a 23.532,60 euro.

 

Il pagamento è stato effettuato in via provvisoria e sarà verificato successivamente sulla base dei redditi dichiarati. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali. 

 

Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti dell’INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

 

La somma aggiuntiva, nota come “quattordicesima”, è stata riconosciuta a 149.580 beneficiari che hanno perfezionato i requisiti nel secondo semestre 2025. Nello specifico, il beneficio spetta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2025 e ai nuovi pensionati del 2025, sempre nel rispetto dei limiti reddituali previsti.

 

Anche per la platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2025 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del + 0,80%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2025.

 

I pensionati interessati troveranno i dettagli sul cedolino di dicembre 2025 e riceveranno notifiche digitali via email, App IO e nell’area personale “MyINPS”, se hanno fornito i propri contatti.

CIPL Cooperative Sociali Mantova: sottoscritto il rinnovo

Soddisfazione dei sindacati per le nuove regole ma resta l’allarme sui salari

Lo scorso 3 dicembre 2025 le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil Mantova, Cisl Mantova, Uil Mantova, Centrali Cooperative Mantova e le Associazioni datoriali Confcooperative Mantova, Legacoop Lombardia hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo territoriale per la cooperazione sociale della provincia di Mantova, coinvolgendo circa 5.500 lavoratori di cui il 90% donne.

L’accordo, che entra in vigore il 1° gennaio 2026, ha l’obiettivo di stabilire regole più chiare, omogenee e trasparenti per il settore.

La Sigla sindacale Fp-Cgil Mantova ha espresso piena soddisfazione e ha evidenziato i tre punti principali:

– la stabilizzazione definitiva della Banca Ore che supera la fase sperimentale e viene estesa in modo definitivo anche alle cooperative di tipo B. 
– il rafforzamento del controllo del Comitato Misto Paritetico Provinciale che avrà strumenti di controllo reali e potrà richiedere i saldi della Banca Ore in qualsiasi momento, superando le precedenti verifiche semestrali. 
– la tutela del diritto allo studio con l’inclusione, nelle 150 ore di permesso studio già previste, includono ora anche i tirocini obbligatori necessari per l’ottenimento di un titolo di studio. Inoltre, anche le 100 ore previste dall’art. 70 possono essere utilizzate per tirocini legati a percorsi di riqualificazione professionale.

Altri elementi rilevanti dell’accordo riguardano: smart working per il quale è previsto l’uso esclusivo di dispositivi aziendali e l’introduzione di un sistema di monitoraggio su adesioni, orari, diritto alla disconnessione e sicurezza; sicurezza sul lavoro per la quale è stato introdotto un vademecum vincolante relativo all’elezione dei RLS. 
Il contratto aggiorna, inoltre, le norme su precettazione e contingenti in caso di sciopero, tempi di vestizione e conferma il Premio Territoriale di Risultato e chiarisce le procedure nei cambi di appalto.

Infine i sindacati sottolineano, nonostante la soddisfazione espressa, che resta senza soluzione la questione salariale e che le retribuzioni attuali non riflettono la complessità delle attività svolte nel lavoro sociale. Pertanto, per sostenere il settore, sono necessari investimenti pubblici maggiori.