Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

CCNL Amministratori di condominio: definiti gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale



Dal 1° ottobre 2025 verrà riconosciuta ai lavoratori l’Indennità di Vacanza Contrattuale mensile


Il 31 ottobre 2025 le associazioni datoriali Saci e Anaci, insieme all’organizzazione sindacale Cisal Terziario, hanno sottoscritto un accordo per definire l’Indennità di Vacanza Contrattuale per i lavoratori a cui si applica il CCNL degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili, Società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.


A partire dal 1° Ottobre 2025 verrà riconosciuta l‘Indennità di Vacanza Contrattuale mensile, come da tabella che segue.


 










































Livello Base per il calcolo dell’I.V.C.  I.V.C. lorda 
Quadro 2.210,63  176,85 
A1 1.915,88  153,27 
A2 1.719,38  137,55 
B1 1.522,88  121,83 
B2 1.375,50  110,04 
C1 1.277,25  102,18 
C2 1.179,00  94,32 
D1 1.100,40  88,03 
D2 982,50  78,60 

Entro il mese di dicembre 2025, in attesa del rinnovo del CCNL, le Parti hanno anche ricordato l’obbligo di riconoscere ai lavoratori la seconda rata annuale del Welfare Contrattuale (600,00 euro, da anticipare al 50% a luglio e il restante 50% entro dicembre; per i lavoratori inquadrati come Quadri, l’importo annuale è pari a 1.200,00 euro). In caso di mancato versamento della prima rata, l’intero importo del Welfare Contrattuale deve essere accreditato entro il 31 dicembre 2025.

CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Rinnovato il contratto per i Dirigenti del Terziario per il triennio 2026–2028

Il 5 novembre 2025 le Parti sociali Confcommercio e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario Avanzato hanno siglato l’ipotesi di accordo per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Con tale accordo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028, viene stabilito un aumento retributivo progressivo pari a:

320,00 euro mensili, con decorrenza dal 2026;

260,00 euro mensili dal 2027;

220,00 euro mensili dal 2028.

Inoltre, viene stabilito un credito welfare annuale, destinabile al Fondo Mario Negri, pari a 1.500,00 euro per ciascun dirigente nel triennio 2026-2028.

Sul fronte normativo, vengono introdotte nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative ed istituito un nuovo organismo dedicato a diversità, equità, inclusione e trasparenza retributiva, per promuovere una cultura del lavoro equa e sostenibile (Osservatorio nazionale).

CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale di interpretazione autentica



Le Parti Sociali hanno stabilito le modalità di erogazione dell’importo Una Tantum


Le Parti Sociali Conflavoro PMI, Confsal e Fesica hanno sottoscritto in data 4 novembre 2025 un accordo di interpretazione autentica per garantire una corretta e uniforme attuazione dell’accordo economico del 27 ottobre 2025 e del CCNL in generale, procedendo alla definizione puntuale dei criteri e delle modalità di erogazione dell’importo Una Tantum. 


L’una tantum è attribuita a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in forza alla data di decorrenza economica del rinnovo contrattuale, che abbiano maturato anzianità di servizio nel periodo di riferimento. Tale importo verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio-settembre 2025, considerando mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, le aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto. Al personale assunto a tempo parziale, l’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro individuale. Per gli apprendisti, l’importo è da considerare è quello previsto per il livello di inquadramento in essere alla data di decorrenza del rinnovo economico. L’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro individuale. Ai lavoratori e alle lavoratrici a tempo determinato, l’importo spetta qualora risultino in forza alla data di decorrenza economica del rinnovo e abbiano maturato almeno 15 giorni di anzianità di servizio nel periodo di riferimento. 


Gli importi erogati a titolo di una tantum non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, legale o previdenziale, né del trattamento di fine rapporto. Gli stessi non sono assorbibili da eventuali superminimi individuali o collettivi.


 




























Livelli Importo
Quadri 334,05
Primo Livello 310,35
Secondo livello  270,75
Terzo livello  226,35
Quarto livello 207,45
Quinto livello 194,40
Sesto livello  182,25
Settimo livello 169,65

 

CCNL Vetro, Lampade e Display: partita la trattativa per il rinnovo contrattuale

Avviata la trattativa con al centro i punti della piattaforma sindacale

Con un comunicato stampa del 5 novembre 2025, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, insieme ad Assovetro, hanno reso noto l’inizio delle trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il contratto scade il 31 dicembre prossimo. 
Le Parti hanno presentato nella piattaforma rivendicativa un aumento salariale complessivo di 235,00 euro. Le altre tematiche introdotte riguardano la rappresentanza sindacale; l’inserimento e il percorso alternativo di donne e giovani nei settori vetrari; una revisione del sistema classificatorio per l’elevata professionalità e la riduzione dell’orario di lavoro. È stato chiesto, inoltre, il potenziamento dei temi relativi alla salute, sicurezza e ambiente, oltre alla formazione e alla contrattazione di secondo livello.