CCNL Miniere: presentata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

Le OO.SS. chiedono 300,00 euro di aumenti retributivi, una nuova classificazione del personale, puntando alla formazione continua

Il 27 maggio scorso le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno presentato un’ipotesi di piattaforma di rinnovo relativa al CCNL Miniere per il triennio 1° aprile 2025-31 marzo 2028. Le Parti sindacali hanno chiesto, per quel che concerne gli aumenti retributivi, un incremento di 300,00 euro al 5° livello, da riparametrare sugli altri.

 

Per la parte riguardante la classificazione del personale si pensa ad un modo nuovo di approcciare al tema, puntando a creare inquadramenti mirati all’apprendimento continuo e non solo ed esclusivamente determinati sulla base della retribuzione. In tal senso, la formazione continua diventa un tassello importante, tant’è che si punta a dare vita ad un libretto formativo digitale e alla presenza di una Commissione paritetica incaricata propria della formazione.

 

Importante diventa anche la contrattazione di secondo livello e le relazioni industriali, mediante un lavoro sinergico con l’associazione imprenditoriale di settore su iniziative congiunte rivolte alle realtà che operano nell’ambito del CCNL Miniere. Fondamentale anche la promozione dei temi che riguardano la diversità, l’equità e l’inclusione; oltre alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Ora la piattaforma è nelle mani dei lavoratori che dovranno votarla all’interno delle assemblee. 

CCNL Alimentari Piccola Industria: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un incremento economico di 280,00 euro al parametro 137 

Nei giorni scorsi è stato siglato tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Unionalimentari Confapi il rinnovo del contratto nazionale della piccola e media industria alimentare 2024-2028, che coinvolge circa 40.000 lavoratrici e lavoratori. A renderlo noto i sindacati che, dopo una lunga trattativa, hanno sottoscritto un accordo sul quale esprimono piena soddisfazione per i risultati conseguiti in linea con gli obiettivi della piattaforma, soprattutto in materia di salario, conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e contrasto alla precarietà.

Per la parte economica il nuovo accordo prevede un incremento di 280,00 euro al parametro 137 da erogare in varie tranches:

– 70,00 euro dal 1° giugno 2025;

– 70,00 euro dal 1° gennaio 2026;

– 70,00 euro dal 1° aprile 2027;

– 70,00 euro dal 1° gennaio 2028

Per il fondo di previdenza complementare Fondapi il contributo a carico delle aziende passa a 1,5%. Importanti i risultati anche sulla riduzione dell’orario di lavoro, prevedendo un progressivo aumento delle ore di Rol per i lavoratori e le lavoratrici del comparto.

Per la parte normativa sono stati aggiornati e migliorati gli articoli che disciplinano il governo del mercato del lavoro con un maggiore contrasto alla precarietà attraverso il dimezzamento della percentuale complessiva, che passa dal 50% al 25%, dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing. Per i congedi parentali, sono aumentate le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento intra-generazionale per i genitori anziani, nonché, sono state individuate soluzioni per donne vittima di violenza. 

CIRL Lapidei Artigianato Lombardia: rinnovato il contratto integrativo

Dopo 12 anni di trattative, siglato il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dei settori Legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Il 21 maggio 2025, è stato sottoscritto il contratto di rinnovo tra Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Lombardia. 

Il nuovo contratto prevede:

miglioramento delle retribuzioni;

– introduzione del welfare aziendale;

– pagamento della carenza malattia per 3 eventi l’anno;

permessi per lutto e assenze aggiuntive per professare altri culti;

– inserimento nel DVR del rischio violenze, discriminazione e molestie con formazione sul tema.

Il nuovo contratto decorrerà dal 21 maggio 2025 fino al 30 giugno 2029.

Le  indicazioni sulla contribuzione per gli agenti temporanei nell’UE

Fornite le istruzioni per la presentazione delle domande per il versamento dei contributi maturati in Unione europea nel fondo pensionistico del paese d’origine (INPS, circolare 21 maggio 2025, n. 93).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di facoltà, per il personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla Gestione pubblica e collocato fuori ruolo per assumere un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, di chiedere il versamento nel fondo pensionistico del paese d’origine di parte dei contributi maturati nello speciale regime pensionistico dell’UE, al fine di costituire o di mantenere la propria posizione assicurativa aperta.

L’agente temporaneo può presentare la domanda all’ufficio competente del fondo pensionistico dell’Unione europea. La richiesta deve essere inviata dall’interessato anche all’amministrazione pubblica di appartenenza.

Successivamente alla presentazione della domanda all’ufficio competente del Fondo pensionistico dell’Unione europea, l’ufficio dovrà inviarla al Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione Ue istituito presso la Direzione provinciale di Avellino.

La domanda dovrà contenere:

– i dati anagrafici dell’interessato;
– l’amministrazione pubblica datrice di lavoro, che ha concesso il collocamento fuori ruolo e la data dalla quale ha inizio il relativo periodo;
– la Cassa della Gestione pubblica presso la quale affluivano i contributi prima del collocamento fuori ruolo e nella quale, attraverso l’esercizio di tale facoltà, si chiede di versare la contribuzione mensile;
– la percentuale dell’aliquota contributiva scelta che, dal 1° luglio 2024, non può superare il 24,2% dello stipendio mensile.

Infine, l’interessato dovrà comunicare, al citato Polo specialistico, l’ammontare dell’imponibile dello stipendio percepito presso l’istituzione dell’Unione europea dove presta servizio, che rappresenta la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota contributiva scelta.

Dogane: uso prioritario della PEC e le modalità telematiche per l’imposta di bollo

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli promuove l’uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’Agenzia e gli operatori privati e le associazioni di categoria, in particolare per questioni relative alle accise. L’ADM fornisce, inoltre, indicazioni dettagliate su come presentare istanze in via telematica, comprese quelle soggette all’imposta di bollo, e come quest’ultima possa essere assolta tramite contrassegno telematico (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare del 26 maggio 2025, n. 11).

Il quadro normativo vigente incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche, in particolare la PEC (ora anche domicilio digitale), nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
Le associazioni di categoria e gli operatori sono invitati a sensibilizzare all’uso generalizzato del proprio indirizzo PEC per comunicare con le Strutture dell’ADM.
Questa promozione si fonda su basi giuridiche consolidate, come l’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 che consente l’invio telematico di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.
Secondo l’articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), le istanze e dichiarazioni presentate telematicamente sono valide se sottoscritte elettronicamente, o se l’istante è identificato tramite SPID, CIE, CNS o punto di accesso mobile, o se sottoscritte e presentate con copia di documento d’identità, o se trasmesse dal proprio domicilio digitale o servizio di PEC/recapito certificato qualificato.

I documenti trasmessi telematicamente che consentono di accertarne la provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e non richiedono la successiva produzione dell’originale. La trasmissione tramite PEC equivale a notificazione a mezzo posta per le comunicazioni che richiedono ricevuta di invio e consegna.

Il CAD (art. 5-bis) prevede che le istanze e dichiarazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni avvengano esclusivamente tramite tecnologie della comunicazione, salvo diversa modalità. Il D.P.C.M. 22 luglio 2011 di attuazione stabilisce che, in assenza di diverse previsioni, le comunicazioni telematiche possono avvenire tramite PEC.

 

Specificamente per i prodotti sottoposti ad accisa, l’articolo 19-bis del D.Lgs. n. 504/95 (TUA) impone ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta e a coloro che iniziano attività soggette a licenza/autorizzazione di comunicare preventivamente il proprio indirizzo PEC all’ADM.
Gli operatori sono invitati ad avvalersi prioritariamente della facoltà di presentare denunce, istanze e altre comunicazioni previste dal TUA via PEC, evitando di recarsi fisicamente presso gli Uffici, rendendo più celere l’azione amministrativa e riducendo i tempi interni di gestione delle istanze.

 

Depositi fiscali di prodotti energetici

La trasmissione di comunicazioni, istanze e documenti da parte dell’esercente all’ufficio competente avviene esclusivamente tramite PEC.

 

Trasferimento di prodotti energetici

La comunicazione preventiva dello speditore e la conferma del destinatario per i trasferimenti tra depositi commerciali devono avvenire unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane.

Impiego agevolato gasolio

Per la dichiarazione trimestrale di rimborso, gli esercenti sono invitati a utilizzare in via preferenziale il software ADM e presentare la dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.20. Coloro che non usano l’E.D.I. possono trasmettere la dichiarazione via PEC, compilata con il software e firmata digitalmente o manualmente (con allegato ID), includendo il file .dic21. In via residuale, è ammessa la presentazione cartacea con supporto informatico.

 

Iscrizione in tariffa di tabacchi e prodotti assimilati

In attesa di specifiche procedure telematiche, le istanze per l’iscrizione in tariffa dei tabacchi lavorati, prodotti solidi da inalazione e altri prodotti soggetti ad imposta di consumo devono essere presentate a mezzo PEC, debitamente sottoscritte con firma digitale dai soggetti legittimati.

 

Procedimenti su concessioni e autorizzazioni (tabacchi e assimilati)

Anche per procedimenti relativi a depositi fiscali, rivendite, patentini, ecc., si applicano le disposizioni generali sull’invio telematico di istanze e dichiarazioni sostitutive, che devono rispettare i format ADM e essere sottoscritte digitalmente o manualmente (con allegato ID).

 

Assolvimento dell’imposta di bollo
Per le istanze trasmesse telematicamente e gli atti/provvedimenti ADM emessi telematicamente soggetti a imposta di bollo, il richiedente può pagare il tributo tramite un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia un contrassegno telematico.
Il pagamento si comprova applicando la marca su un’istanza cartacea scansionata e inviata via PEC, oppure riportando il codice identificativo numerico di 14 cifre del contrassegno telematico (con data e ora di emissione) nell’istanza firmata digitalmente.
In caso di istanza firmata digitalmente, l’istante deve trasmettere all’Ufficio competente, oltre alla richiesta, anche una dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000), utilizzando il modello Allegato 1, che riporta gli estremi del pagamento del bollo e indica se si riferisce all’istanza o al provvedimento.
Il richiedente deve annullare il contrassegno utilizzato apponendo la propria firma leggibile parte sul contrassegno e parte sul foglio dell’istanza/dichiarazione e compilare i campi per il giorno e l’ora di emissione sulla dichiarazione. La data del contrassegno deve essere contestuale o antecedente a quella di presentazione dell’istanza.

 

Quando l’Ufficio intende accogliere l’istanza, invita il beneficiario al pagamento del bollo per l’atto finale. L’assolvimento si dimostra usando lo stesso prospetto Allegato 1, ma barrando la casella “provvedimento” e specificandone la tipologia. Il contrassegno per il provvedimento deve avere una data antecedente o contestuale a quella del provvedimento finale.
La dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento del bollo deve essere conservata per tre anni (o per il periodo più lungo previsto per l’accertamento) e comunque per il periodo di validità del titolo rilasciato, se superiore.